Art. 10 · Disposizioni finali e transitorie

Art. 10

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Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 1 gen 2008
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, unitamente al Ministro dei trasporti, convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva a livello nazionale. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia in esso disciplinata, salvo le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio. 3. Gli accordi collettivi di cui all' possono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla stipula dei predetti accordi si fa riferimento agli accordi esistenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Bianchi, Ministro dei trasporti Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;234#art-10