Art. 5 · Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 5

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Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

In vigore dal 28 dic 2007
1. All'articolo 173 del decreto legislativo n. 58 del 1998 le parole: «da lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.». 2. All'articolo 192 del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «dell'articolo 102, comma 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6» e le parole: «da lire dieci milioni a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa.»; b) al comma 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 102, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 102, comma 4» e le parole: «a norma dell'articolo 103, commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4»; dopo la lettera b) è aggiunta in fine la seguente: «b-bis) viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-bis.»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentoquindicimila.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;229#art-5