Art. 1 · Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 1

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Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

In vigore dal 28 dic 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2004», ed in particolare l' e l'allegato B; Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante «Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE»; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: . Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 1. All', comma 1, lettera v), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 58 del 1998» le parole: «superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;» sono sostituite dalle seguenti: «e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;». 2. All', comma 7, dopo le parole: «sul territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «, nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati».
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