Art. 8 · Rapporti annuali

Art. 8

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Rapporti annuali

In vigore dal 24 nov 2007
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano all'autorità nazionale competente entro il 30 marzo di ogni anno, mediante i modelli di cui alla parte B dell'allegato II e alla parte C dell'allegato III, un rapporto sulle notifiche degli effetti indesiderati e degli incidenti gravi ricevute nell'anno precedente dai centri notificanti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;207#art-8