Art. 6
6 / 12Notifica degli incidenti gravi
In vigore dal 24 nov 2007
1. I servizi trasfusionali predispongono procedure atte a conservare il registro di qualsiasi incidente grave che sia tale da potersi ripercuotere sulla qualità o la sicurezza del sangue e degli emocomponenti.
2. I centri notificanti predispongono procedure atte a comunicare all'autorità regionale competente, servendosi del modello di notifica di cui alla parte A dell'allegato III, non appena ne siano venuti a conoscenza, tutte le informazioni pertinenti relative ad incidenti gravi che potrebbero mettere in pericolo donatori o riceventi diversi da quelli direttamente coinvolti nell'incidente di cui trattasi.
3. I centri notificanti sono tenuti a:
a) valutare gli incidenti gravi per individuare le cause evitabili nel corso del processo;
b) completare la notifica degli incidenti gravi, non appena l'indagine sia stata conclusa, servendosi del modello di cui alla parte B dell'allegato III;
c) presentare annualmente all'autorità regionale competente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, un rapporto completo sugli incidenti gravi servendosi del modello di cui alla parte C dell'allegato III.
4. La notifica viene effettuata secondo i flussi informativi previsti dalla normativa vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;207#art-6