Art. 61 · Clausola di invarianza finanziaria
Titolo IV

Art. 61

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 24 nov 2007
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Alle attività previste dal presente decreto i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Fioroni, Ministro della pubblica istruzione Mussi, Ministro dell'università e dela ricerca Turco, Ministro della salute Mastella, Ministro della giustizia D'Alema, Ministro degli affari esteri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bersani, Ministro dello sviluppo economico Rutelli, Ministro per i beni e le attività culturali Bianchi, Ministro dei trasporti Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Mastella
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-61