Titolo IV
Art. 60
70 / 75Abrogazioni
In vigore dal 8 mag 2010
1. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il comma 5 dell'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale.
2. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229.
3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorità competente di cui all' la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.
4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115,... 2 maggio 1994, n. 319, e 20 settembre 2002, n. 229,si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-60