Art. 58 bis
74 / 75Quadro comune di formazione
In vigore dal 10 feb 2016
1. Si definisce quadro comune di formazione l'insieme delle conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di una determinata professione.
2. Il quadro comune di formazione, stabilito con atto delegato della Commissione europea, non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione le autorità competenti di cui all' accordano alle qualifiche professionali acquisite sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti riconosciuti ai titoli di formazione rilasciati sul territorio nazionale.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all', notifica alla Commissione europea, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, le qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali conformi al quadro di formazione comune o la richiesta di deroga conforme alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione che specifichi quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre mesi la Commissione richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorità competenti di cui all', trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.
4. È possibile chiedere la deroga all'introduzione di un quadro comune di formazione e all'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisito a titolo del quadro di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) non esistono istituzioni di insegnamento o formazione che offrono formazione per la professione in questione su tutto il territorio nazionale;
b) l'introduzione del quadro di formazione comune avrebbe effetti avversi sull'organizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale;
c) sussistono differenze sostanziali tra il quadro di formazione comune e la formazione richiesta nel territorio nazionale, con gravi rischi per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi o la protezione dell'ambiente.
5. Le qualifiche e i titoli professionali nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico ai sensi del quadro di formazione comune sono elencate nel regolamento di esecuzione della Commissione europea sui quadri comuni di formazione adottato ai sensi dell'articolo 49-bis, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-58-bis