Sez. VIII
Art. 54
64 / 75Esercizio dell'attività
In vigore dal 24 nov 2007
1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.
2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-54