Art. 5 septies · Accesso parziale
Titolo ICapo I

Art. 5 septies

13 / 75

Accesso parziale

In vigore dal 10 feb 2016
1. Le autorità competenti di cui all', previa valutazione di ciascun singolo caso, accordano l'accesso parziale a un'attività professionale sul territorio nazionale unicamente se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale; b) le differenze tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono così rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso; c) l'attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata in Italia. In ogni caso un'attività verrà considerata separabile solo se può essere esercitata autonomamente nello Stato membro di origine. 2. L'accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. 3. Le domande ai fini dello stabilimento sono esaminate conformemente alle disposizioni del titolo III, capi I e II. 4. Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente alle disposizioni di cui al titolo II. 5. In deroga alle disposizioni del presente decreto sull'uso del titolo professionale, l'attività professionale, una volta accordato l'accesso parziale, è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro di origine. I professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attività professionali. 6. Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi III, IV e IV-bis.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-5-septies