Art. 5 bis · Tessera professionale europea (EPC)
Titolo ICapo I

Art. 5 bis

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Tessera professionale europea (EPC)

In vigore dal 10 feb 2016
1. È possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorità competenti di cui all', per le professioni di: a) infermiere responsabile dell'assistenza generale; b) farmacista; c) fisioterapista; d) guida alpina; e) agente immobiliare. 2. La richiesta di rilascio della tessera professionale europea viene gestita dall'autorità competente di cui all' secondo le procedure previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015, attraverso il Sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012. 3. I soggetti di cui all', comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale di cui al comma 1, che vogliano effettuare una libera prestazione di servizi o vogliano esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro possono scegliere di presentare domanda per la tessera professionale europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali. 4. Nel caso in cui i soggetti di cui all', comma 1-ter, intendano prestare in un altro Stato membro servizi temporanei e occasionali diversi da quelli contemplati all', l'autorità competente, individuata all', rilascia la tessera professionale europea conformemente agli . La tessera professionale europea sostituisce, in questo caso, la dichiarazione preventiva di cui all'. 5. Qualora i soggetti di cui all', comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale, intendano stabilirsi in un altro Stato membro o fornire servizi a norma dell', l'autorità competente di cui all' completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui agli . In tal caso la tessera professionale europea è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione della tessera professionale europea per quella professione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-5-bis