Sez. VI
Art. 47
57 / 75Condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica
In vigore dal 10 feb 2016
1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell' se soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;
b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2;
c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato V, 5.22 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2.
2. L'attestato di cui al comma 1 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e certifica che il titolare, dopo l'acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attività di ostetrica per il periodo corrispondente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-47