Sez. V
Art. 45
55 / 75Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari
In vigore dal 24 nov 2007
1. Fatto salvo l', ai cittadini di cui all', comma 1, i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione è iniziata in tale Stato anteriormente al 1 maggio 2004 è riconosciuto il titolo di medico veterinario se corredato di un certificato rilasciato dall'autorità competente dell'Estonia attestante che detti cittadini hanno effettivamente e lecitamente svolto l'attività professionale di medico veterinario in tale territorio per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio di detto certificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-45