Art. 25 · Disposizioni finanziarie
Capo II

Art. 25

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 10 feb 2016
1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli da 5-bis a 5-sexies, nonché dagli sono a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-25