Capo II
Art. 14
20 / 75Cooperazione tra autorità competenti
In vigore dal 1 feb 2022
1. Le informazioni pertinenti circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate, in caso di dubbio motivato, dalle autorità di cui all'.
2. Le autorità di cui all' provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206#art-14