Art. 5 · Punto centrale di contatto

Art. 5

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Punto centrale di contatto

In vigore dal 24 nov 2007
1. Il Ministero della giustizia è il punto di contatto centrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della direttiva 2004/80/CE e la relativa attività è svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;204#art-5