Art. 2 · Autorità di decisione

Art. 2

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Autorità di decisione

In vigore dal 24 nov 2007
1. Nei procedimenti per l'erogazione delle elargizioni a carico dello Stato previste dalle leggi speciali a favore della vittima di reato commesso nel territorio dello Stato, o a favore dei suoi superstiti, quando il richiedente è stabilmente residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, la domanda dell'elargizione può essere presentata tramite l'autorità di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente è stabilmente residente. 2. In tale caso, l'autorità specificamente indicata dalla legge speciale, cui compete la decisione sull'elargizione, comunica senza ritardo all'autorità di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente è stabilmente residente e al richiedente stesso l'avvenuta ricezione della domanda, il nome del funzionario o l'indicazione dell'organo che procede all'istruzione della pratica e, se possibile, il tempo previsto per la decisione sulla domanda. 3. Qualora l'autorità di decisione deliberi di procedere all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, essa può richiedere la collaborazione dell'autorità di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente è stabilmente residente. A tale fine, l'autorità di decisione può chiedere all'autorità di assistenza di predisporre quanto necessario per procedere direttamente all'audizione, anche attraverso il sistema della videoconferenza. L'autorità di decisione può chiedere all'autorità di assistenza di procedere essa stessa all'audizione e di trasmettere il relativo verbale. 4. L'autorità di decisione comunica senza ritardo al richiedente e all'autorità di assistenza la decisione sulla domanda di indennizzo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;204#art-2