Art. 4 · Amministrazione

Art. 4

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Amministrazione

In vigore dal 24 nov 2007
1. Ferme restando le esclusive competenze del Ministro dell'interno in materia di sicurezza pubblica, l'Amministrazione ha unicamente il compito di coordinare il processo di adozione delle misure tecniche volte a migliorare la sicurezza dei porti, nonché di sorvegliarne l'attuazione, al fine di assicurarne un'adeguata ed armonica applicazione. 2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'Amministrazione tiene conto degli indirizzi del Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti (CISM) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 novembre 2002.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;203#art-4