Art. 3 · Campo di applicazione

Art. 3

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Campo di applicazione

In vigore dal 24 nov 2007
1. Le presenti disposizioni si applicano a tutti i porti definiti all', comma 1, lettera a). 2. Ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza di cui al presente decreto, i confini di ciascun porto vengono individuati dal Capo del Compartimento marittimo, di concerto con l'Autorità portuale per i porti ricompresi nella circoscrizione territoriale della medesima Autorità portuale, sulla base della valutazione di sicurezza del porto. 3. Ove i confini di un impianto portuale comprendono tutto il porto, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004 prevalgono su quelle del presente decreto. 4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle installazioni militari portuali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;203#art-3