Art. 13 · Riservatezza e diffusione delle informazioni

Art. 13

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Riservatezza e diffusione delle informazioni

In vigore dal 24 nov 2007
1. Le valutazioni di sicurezza e i piani di sicurezza del porto sono da considerarsi informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e pertanto ne è vietata la divulgazione a chi non ha necessità di conoscere. Nel caso in cui, in relazione al particolare stato dei luoghi, traffici e circostanze, si ritenga necessario attribuire alla valutazione di sicurezza ed al Piano di sicurezza del porto una classifica di segretezza, dovranno trovare applicazione le disposizioni contenute nella vigente pubblicazione PCM - ANS «Norme concernenti la protezione e la tutela delle informazioni classificate».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;203#art-13