Art. 12
12 / 15Riesame, attuazione e controllo dei piani
In vigore dal 24 nov 2007
1. L'Autorità di sicurezza del porto provvede almeno una volta ogni cinque anni a riesaminare le valutazioni di sicurezza ed i piani di sicurezza dei porti, nell'ambito dei criteri dettati dagli , eventualmente aggiornandoli con la procedura prevista nei medesimi articoli.
2. L'Amministrazione provvede a svolgere un controllo adeguato, con cadenza periodica, dei piani di sicurezza dei porti e della loro applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;203#art-12