Art. 12 · Riesame, attuazione e controllo dei piani

Art. 12

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Riesame, attuazione e controllo dei piani

In vigore dal 24 nov 2007
1. L'Autorità di sicurezza del porto provvede almeno una volta ogni cinque anni a riesaminare le valutazioni di sicurezza ed i piani di sicurezza dei porti, nell'ambito dei criteri dettati dagli , eventualmente aggiornandoli con la procedura prevista nei medesimi articoli. 2. L'Amministrazione provvede a svolgere un controllo adeguato, con cadenza periodica, dei piani di sicurezza dei porti e della loro applicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;203#art-12