Art. 3
3 / 15Ambito di applicazione
In vigore dal 24 nov 2007
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all', comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:
a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;
b) nelle acque territoriali;
c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;
d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
e) in alto mare.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;202#art-3