Art. 34 · Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 211 del 2003
Capo VII

Art. 34

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Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 211 del 2003

In vigore dal 24 nov 2007
1. All', comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c) le parole: «di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»; b) alla lettera g) le parole: «una persona di riferimento dalla quale» sono sostituite dalle seguenti: «un medico di riferimento operante nella struttura ove si svolge la sperimentazione dal quale».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;200#art-34