Art. 23 · Gruppo ispettivo
Capo V

Art. 23

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Gruppo ispettivo

In vigore dal 24 nov 2007
1. Per garantire la presenza delle competenze necessarie nell'ambito di determinate ispezioni, l'AIFA può designare, per ciascuna ispezione, più ispettori ed eventualmente esperti che abbiano collettivamente le qualificazioni ed esperienze adeguate ai fini dello svolgimento della specifica ispezione. 2. Il Gruppo ispettivo è coordinato da un ispettore in possesso di esperienza specifica, come previsto dalle procedure di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;200#art-23