Art. 19 · Trasferimento dei documenti
Capo IV

Art. 19

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Trasferimento dei documenti

In vigore dal 24 nov 2007
1. Qualsiasi trasferimento di proprietà dei dati o dei documenti deve essere documentato. Il nuovo proprietario assume la responsabilità della conservazione e dell'archivio dei dati a norma dell'. In caso di ispezioni di cui all' del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 211, il nuovo proprietario è tenuto al pagamento del rimborso delle relative spese e al versamento della tariffa di cui al decreto del Ministro della salute in data 24 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2004.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;200#art-19