Art. 2 · Disposizioni finali e transitorie

Art. 2

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Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 24 nov 2007
1. Il quarto comma dell'articolo 2428 del codice civile è abrogato. 2. Le disposizioni degli articoli 154-bis, così come modificato dall', comma 9, del presente decreto, e 154-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano nella redazione delle relazioni finanziarie relative a esercizi, semestri e periodi aventi inizio dalla data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. 3. In sede di prima attuazione, la Consob emana i provvedimenti previsti dal presente decreto entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. 4. Fino all'attuazione dell'articolo 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di modalità di diffusione delle informazioni regolamentate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Mastella
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