Capo II
Art. 9
15 / 32Procedure di valutazione della conformità
In vigore dal 26 mag 2016
1. La conformità di un apparecchio ai requisiti essenziali di cui all'allegato I è dimostrata mediante una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II;
b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III.
2. Il fabbricante può scegliere di limitare l'applicazione della procedura di cui al comma 1, lettera b), ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali, a condizione che agli altri aspetti dei requisiti essenziali sia applicata la procedura di cui al comma 1, lettera a)..
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;194#art-9