Art. 13 bis · Non conformità formale
Capo III

Art. 13 bis

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Non conformità formale

In vigore dal 26 mag 2016
1. Fatto salvo l', se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell' del presente decreto; b) la marcatura CE non è stata apposta; c) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE; e) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE; f) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta; g) le informazioni di cui all', comma 6, o all', comma 3, sono assenti, false o incomplete; h) non è rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all' o all'. 2. Qualora la non conformità di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'apparecchio o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;194#art-13-bis