Capo II
Art. 10
16 / 32Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della stessa
In vigore dal 26 mag 2016
1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchio o sulla sua targhetta. Nei casi in cui ciò non è possibile o la natura dell'apparecchio non lo consente, essa sono apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
3. La marcatura CE è apposta sull'apparecchio prima della sua immissione sul mercato..
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;194#art-10