Art. 7 · Tutela della riservatezza delle informazioni

Art. 7

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Tutela della riservatezza delle informazioni

In vigore dal 9 dic 2007
1. L'accesso ai dati delle ispezioni a terra ed alle informazioni di sicurezza dell' è disciplinato dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. Qualora le informazioni sulle carenze tecniche degli aeromobili vengono fornite volontariamente durante le ispezioni a terra, l'ENAC assicura che nel rapporto dell'ispezione non ne sia identificata la fonte.
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