Art. 4 · Programmazione ed effettuazione delle ispezioni a terra

Art. 4

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Programmazione ed effettuazione delle ispezioni a terra

In vigore dal 18 ago 2009
1. L'ENAC sviluppa e mette in atto un programma di ispezioni a terra avente ad oggetto gli aeromobili di cui all'. lI programma è di durata annuale ed è rinnovato di anno in anno sulla base dei risultati delle ispezioni effettuate e delle indicazioni provenienti dalla Commissione europea, dagli Stati dell'Unione europea e dall'Agenzia europea della sicurezza aerea. 2. Le ispezioni a terra sono effettuate da personale dell'ENAC qualificato allo scopo. 3. Le ispezioni a terra vengono effettuate con particolare sollecitudine nel caso in cui: a) le informazioni disponibili lasciano presumere carenze di manutenzione o evidenti danni o difetti; b) sono state segnalate manovre anomale dopo l'ingresso nello spazio aereo nazionale, tali da sollevare serie preoccupazioni per la sicurezza; c) una precedente ispezione a terra ha rivelato carenze tali da far sorgere seri dubbi circa la conformità dell'aeromobile alle norme internazionali di sicurezza e l'ENAC non ha evidenze che le carenze siano state corrette; d) le informazioni disponibili dimostrano che le autorità competenti del paese di immatricolazione potrebbero non esercitare un corretto controllo della sicurezza; e) le informazioni raccolte ai sensi dell' lasciano presumere che l'operatore aereo possa avere problemi di sicurezza ovvero una precedente ispezione a terra di un aeromobile usato dallo stesso operatore ha rivelato carenze nelle condizioni di sicurezza. 4. Quando non sussistano particolari sospetti, l'ENAC effettua le ispezioni a terra secondo una procedura di campionatura, conformemente al diritto comunitario ed internazionale. La procedura è messa in atto in modo non discriminatorio. 5. Le ispezioni a terra sono effettuate conformemente ai contenuti e alle procedure previste dal Manuale delle procedure SAFA comunitarie per le ispezioni a terra - Elementi fondamentali, di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Con regolamentazione tecnica dell'ENAC sono adottate le procedure nazionali specifiche pertinenti allo svolgimento delle ispezioni a terra, nonché le successive modifiche al medesimo Manuale delle procedure SAFA. 6. Nell'effettuare le ispezioni a terra, il personale dell'ENAC incaricato limita entro margini ragionevoli gli eventuali ritardi imposti all'aeromobile ispezionato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;192#art-4