Capo II
Art. 9
9 / 30Importazione ed esportazione di tessuti e cellule umani
In vigore dal 24 nov 2007
1. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate tutte le misure necessarie per garantire che ogni importazione di tessuti e cellule da Paesi terzi sia effettuata da istituti dei tessuti accreditati o designati o autorizzati o titolari di licenza, ai fini dello svolgimento delle proprie attività e che i tessuti e le cellule importati siano rintracciabili dal donatore al ricevente e viceversa, come previsto dall'. Gli istituti dei tessuti che ricevono tali importazioni da Paesi terzi ne assicurano la conformità a norme di qualità e sicurezza equivalenti a quelle fissate dalla normativa vigente e dal presente decreto.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono fissate, altresì, tutte le misure necessarie per garantire che ogni esportazione di tessuti e cellule verso Paesi terzi sia effettuata da istituti dei tessuti autorizzati e accreditati, e che la stessa sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto.
3. Il succitato decreto regola anche:
a) l'importazione e l'esportazione di tessuti e cellule specifici, di cui all', comma 6;
b) l'importazione o l'esportazione di tessuti e cellule specifici, di cui all', comma 6, in caso di emergenza;
c) l'adozione di tutte le misure necessarie per assicurare che le importazioni e le esportazioni dei tessuti e cellule di cui alle lettere a) e b) siano conformi a norme di qualità e di sicurezza equivalenti a quelle fissate dalla normativa vigente e dal presente decreto.
4. Con apposito decreto del Ministro della salute sono recepite le procedure, stabilite in sede europea, volte alla verifica del rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-9