Art. 28 · Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico
Capo VI

Art. 28

28 / 30

Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico

In vigore dal 24 nov 2007
1. Con appositi decreti del Ministero della salute sono recepite le disposizioni, emanate a livello europeo, per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico dei requisiti tecnici nelle materie di seguito elencate: a) requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento degli istituti dei tessuti; b) requisiti per l'approvvigionamento di tessuti o cellule umani; c) sistema di qualità, compresa la formazione; d) criteri di selezione dei donatori di tessuti e/o cellule; e) esami di laboratorio richiesti per i donatori; f) procedure per l'approvvigionamento di cellule e/o tessuti e ricevimento all'istituto dei tessuti; g) requisiti per i procedimenti di preparazione di tessuti e cellule; h) lavorazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule; i) requisiti per la distribuzione diretta al ricevente di tessuti e cellule specifici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-28