Art. 26 · Relazioni
Capo V

Art. 26

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Relazioni

In vigore dal 24 nov 2007
1. Il Ministero della salute presenta alla Commissione europea, anteriormente al 7 aprile 2009 e, successivamente, ogni tre anni, una relazione sulle attività svolte in riferimento alle disposizioni del presente decreto, comprendente un rendiconto delle misure adottate in materia di ispezione e di controllo. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti modalità e tempi per corrispondere ai disposti di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-26