Art. 25 · Codifica delle informazioni
Capo V

Art. 25

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Codifica delle informazioni

In vigore dal 24 nov 2007
1. Con il provvedimento di cui all', comma 1, è istituito un sistema per l'identificazione dei tessuti e delle cellule umani, al fine di garantirne la completa tracciabilità, ai sensi dell'. 2. A livello europeo viene elaborato un unico sistema di codificazione, al fine di fornire informazioni sulle caratteristiche e proprietà fondamentali dei tessuti e delle cellule.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-25