Capo IV
Art. 19
19 / 30Ricevimento dei tessuti e delle cellule
In vigore dal 24 nov 2007
1. Gli istituti dei tessuti garantiscono che tutte le donazioni di tessuti e cellule umani siano stati sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente e alle disposizioni di cui all', comma 1, lettera e), e che la selezione e l'accettazione dei tessuti e delle cellule siano risultate conformi alle disposizioni vigenti e a quelle di cui all', comma 1, lettera f).
2. Gli istituti dei tessuti garantiscono la conformità dei tessuti e delle cellule umani e della documentazione relativa, alle norme vigenti e alle disposizioni di cui all', comma 1, lettera f).
3. Gli istituti dei tessuti verificano e registrano la conformità delle condizioni di confezionamento dei tessuti e delle cellule umani ricevuti alle norme vigenti e ai requisiti di cui all', comma 1, lettera f). I tessuti e le cellule non conformi a tali disposizioni sono scartati.
4. L'accettazione o il rifiuto dei tessuti o delle cellule ricevuti sono documentati.
5. Gli istituti dei tessuti garantiscono la corretta e costante identificazione dei tessuti e delle cellule umani. Ad ogni consegna o partenza di tessuti o cellule è attribuito un codice d'identificazione, ai sensi dell'.
6. I tessuti e le cellule sono tenuti in quarantena sino al soddisfacimento dei requisiti relativi al controllo e all'informazione del donatore, ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-19