Art. 18 · Personale
Capo IV

Art. 18

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Personale

In vigore dal 24 nov 2007
1. Il personale degli istituti dei tessuti che interviene direttamente nelle attività connesse con l'approvvigionamento, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule possiede le qualifiche necessarie secondo la normativa vigente per svolgere tali funzioni e riceve adeguata formazione professionale, in conformità anche ai disposti di cui all', comma 1, lettera c).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-18