Capo IV
Art. 16
16 / 30Gestione della qualità
In vigore dal 24 nov 2007
1. Con apposito decreto di recepimento di direttive tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate tutte le misure perché ciascun istituto dei tessuti istituisca e aggiorni un sistema di qualità, fondato sui principi di buona prassi.
2. Con provvedimento analogo sono recepite le norme e le specifiche comunitarie di cui all', comma 1, lettera c), per le attività relative al sistema di qualità.
3. Gli istituti dei tessuti adottano tutte le misure necessarie per assicurare che il sistema di qualità comprenda almeno la seguente documentazione:
a) procedure operative standard;
b) linee-guida;
c) manuali di formazione e di riferimento;
d) moduli per le relazioni;
e) dati relativi ai donatori;
f) informazioni sulla destinazione finale dei tessuti o delle cellule.
4. Gli istituti dei tessuti assicurano la disponibilità della documentazione di cui al comma 3 nel momento dell'ispezione da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti, ai sensi dell'.
5. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari per garantire la tracciabilità come previsto dall'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-16