Art. 14 · Protezione dei dati e tutela della riservatezza
Capo III

Art. 14

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Protezione dei dati e tutela della riservatezza

In vigore dal 24 nov 2007
1. Tutti i dati, comprese le informazioni genetiche, raccolti ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente decreto ed ai quali abbiano accesso terzi, sono resi anonimi in modo tale che nè il donatore nè il ricevente siano identificabili. 2. A tale fine è garantito che: a) siano adottate misure di protezione dei dati e misure di tutela volte ad evitare aggiunte, soppressioni o modifiche dei dati non autorizzate negli archivi riguardanti i donatori o nei registri dei donatori esclusi, o qualunque trasferimento di informazioni; b) siano istituite procedure volte a risolvere le divergenze tra i dati; c) non avvenga alcuna divulgazione non autorizzata di tali informazioni, garantendo nel contempo la tracciabilità delle donazioni. 3. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'identità del o dei riceventi non è rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;191#art-14