Art. 22 · Clausola di invarianza degli oneri

Art. 22

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Clausola di invarianza degli oneri

In vigore dal 14 dic 2007
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dello sviluppo economico Bonino, Ministro per le politiche europee Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Turco, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Mastella
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-10-23;221#art-22