Art. 2
2 / 6Definizioni
In vigore dal 3 nov 2007
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) coordinatore: il soggetto incaricato del coordinamento nell'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti italiani designati come coordinati o ad orari facilitati;
b) banda oraria: il permesso dato dal coordinatore, ai sensi del regolamento, di utilizzare l'intera gamma di infrastrutture aeroportuali necessarie per operare un servizio aereo in un aeroporto coordinato, ad una data e in un orario specifici, assegnati dal coordinatore, ai sensi del regolamento stesso, al fine di atterrare o decollare;
c) aeroporto coordinato: un aeroporto in cui, per atterrare o decollare, è necessario, per un vettore aereo, aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da parte del coordinatore, ad esclusione dei voli di Stato, degli atterraggi di emergenza e dei voli umanitari;
d) aeroporto ad orari facilitati: un aeroporto in cui esiste un rischio di congestione del traffico in alcuni periodi del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui è stato nominato un facilitatore degli orari, con il compito di agevolare l'attività dei vettori aerei che operano in tale aeroporto;
e) serie di bande orarie: almeno cinque bande orarie che sono state richieste per la stessa ora nel medesimo giorno della settimana regolarmente nella stessa stagione di traffico e assegnate conformemente alla richiesta o, qualora non fosse possibile, assegnate ad un orario approssimativamente identico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-10-04;172#art-2