Art. 3
3 / 3Norme transitorie
In vigore dal 13 nov 2007
1. Le etichette non conformi a quanto previsto dall' possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2008 e i prodotti così etichettati possono essere venduti fino al 23 dicembre 2008.
2. I prodotti di cui all' non conformi a quanto previsto dal presente decreto, etichettati prima del 23 dicembre 2008, possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 settembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Bersani, Ministro per lo sviluppo economico
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Turco, Ministro della salute
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-27;178#art-3