Art. 8 · Modifiche alla parte II, titolo III, del TUF

Art. 8

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Modifiche alla parte II, titolo III, del TUF

In vigore dal 1 nov 2007
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «a) prestare il servizio di gestione di portafogli;»; b) alla lettera e) del comma 2, le parole: «i servizi accessori di cui all', comma 6, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «il servizio di consulenza in materia di investimenti»; c) dopo la lettera e) del comma 2, è aggiunta la seguente: «e-bis) commercializzare quote o azioni di Oicr propri o di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La Sgr può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati.». 2. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «, del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti». 3. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o al capo II del presente titolo».
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