Art. 15 · Modifiche alla parte IV del TUF

Art. 15

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Modifiche alla parte IV del TUF

In vigore dal 1 nov 2007
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 93-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente: «a) "strumenti finanziari comunitari": i valuti mobiliari e le quote di fondi chiusi;». 2. All'articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «una sollecitazione» sono sostituite dalle seguenti: «un'offerta al pubblico»; b) al comma 2, le parole: «investitori professionali» sono sostituite dalle seguenti: «investitori qualificati»; c) al comma 3, la parola: «informativo» è soppressa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-17;164#art-15