Art. 22 · Entrata in vigore e disciplina transitoria

Art. 22

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Entrata in vigore e disciplina transitoria

In vigore dal 1 gen 2008
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore. 3. Gli , comma 6, 18, comma 5, e 20 si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti. 4. L' si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 settembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Bersani, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Mastella
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-12;169#art-22