Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 19 set 2007
1. L'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da attribuire ai sensi del presente decreto legislativo sono definite con atto di intesa tra lo Stato e la Regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all', comma 1. 2. Le risorse finanziarie da attribuire alla Regione non possono essere di entità inferiore al novantacinque per cento delle spese effettivamente sostenute dallo Stato nell'ultimo esercizio finanziario. L'ammontare di tali risorse è determinato al netto dei tributi speciali introitati nel bilancio regionale. 3. L'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, continua a svolgere le funzioni indicate nell', comma 1, senza oneri per la Regione e gli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all', comma 1. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all', comma 1, il personale in servizio nell'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, operante nel territorio della Valle d'Aosta, è comandato, per l'esercizio delle funzioni conferite dal presente decreto, presso la Regione, alla quale sono, altresì, date in uso gratuito le relative risorse strumentali ed organizzative, comprese quelle informatiche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-03;142#art-3