Art. 1

Art. 1

1 / 3
In vigore dal 19 set 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall' della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 7 febbraio 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. Le funzioni amministrative in materia di catasto terreni e di catasto edilizio urbano sono esercitate dalla Regione e dagli enti locali della Valle d'Aosta. La legge regionale provvede all'allocazione delle funzioni tra gli enti locali, salve quelle da esercitarsi direttamente dalla Regione sulla base delle esigenze di adeguatezza e unitarietà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-03;142#art-1