Art. 4 · Applicazione dell'articolo 30, comma 14 della legge n. 289 del 2002

Art. 4

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Applicazione dell'articolo 30, comma 14 della legge n. 289 del 2002

In vigore dal 13 set 2007
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute e d'intesa con la regione, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati i criteri e le modalità per l'accertamento dell'eventuale sussistenza della «significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento», di cui all'articolo 30, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Fermo restando l'intervenuto ultimo aggiornamento in applicazione della citata legge n. 289 del 2002 con riferimento al 31 dicembre 2002, il primo triennio da considerarsi ai fini dell'eventuale applicazione del comma 1 è quello relativo agli anni 2003-2005.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-31;137#art-4