Art. 8 · Violazioni varie

Art. 8

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Violazioni varie

In vigore dal 27 set 2007
1. Gli operatori dei centri di raccolta che omettono di osservare gli obblighi di cui all', paragrafo 2, lettere a), b) e c), del Regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa da Euro 400 ad Euro 1.600. 2. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli , paragrafo 1 od 11, paragrafo 1, del Regolamento, che opera un trasporto eccedendone i limiti è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 5.000 ad Euro 20.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-25;151#art-8