Art. 4 · Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o guardiano

Art. 4

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Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o guardiano

In vigore dal 27 set 2007
1. Chiunque, sprovvisto del certificato di idoneità di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità, sospeso o revocato, effettua l'attività di conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 4.500. 2. Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneità ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-25;151#art-4